E’ difficile mantenere un distacco razionale di fronte alla lancinante esperienza di una patologia grave, che si cronicizza e provoca dolore crescente. Se però viene chiamata in causa la legge sul biotestamento appena approvata, è doveroso chiedersi se tale richiamo sia corretto.
E se la vicenda di Nuoro è presentata come la prima applicazione di quella legge, va detto che la volontà della paziente è stata espressa in forma diretta, senza alcuna “anticipazione”: quindi non vi è stato alcun “testamento”. Si tratta invece della disciplina del consenso informato, secondo la quale (comma 5 dell’art. 1 della nuova legge) il paziente può rinunciare a “trattamenti sanitari necessari per la propria sopravvivenza”, fra i quali è fatta rientrare la ventilazione artificiale. La sedazione inserita in una procedura che – come è accaduto a Nuoro – prevede la sospensione di sostegni vitali non è funzionale a calmare la sofferenza, bensì a porre fine alla vita di un paziente per il quale non si prospetta una morte imminente. Se le parole hanno un senso, quello di Nuoro è un caso di eutanasia: per omissione quanto alla sospensione della ventilazione artificiale e attiva quanto alla c.d. sedazione profonda. E’ grave in sé, ed è grave perché per il medico la legge formalmente non prevede l’obiezione di coscienza: lo ha riconosciuto a suo tempo in Parlamento il ministro della Salute. Il caso di Nuoro da un lato indica l’eutanasia come “rimedio” che l’ordinamento prospetta a chi soffre, dall’altro conferma l’assenza di qualsiasi tutela per il medico che non intende seguire pratiche di morte.
E’ quanto sostiene il Centro Studi Rosario Livatino, formato da magistrati, docenti universitari e avvocati.
6 febbraio 2018