CVS Pharmacy, la seconda più grande catena farmaceutica degli Stati Uniti, ha licenziato un farmacista che nei mesi scorsi si era rifiutato di vendere un farmaco per il trattamento ormonale finalizzato alla gender transition (transizione di genere). In seguito ai reclami dell’interessato, la CVS ha rilasciato pubbliche scuse specificando, in relazione al comportamento del farmacista: «Non riflette i nostri valori e il nostro impegno per l’inclusione, la non discriminazione e la fornitura di un’assistenza eccellente ai pazienti». Pertanto, il sig. “Hilde” Hall non ha intrapreso azioni legali.
Non essendoci un processo in corso è difficile conoscere i dettagli della vicenda, al di là dei quali, in ogni caso, l’episodio resta di grande rilevanza per due ragioni: da un lato solleva ancora una volta la questione del diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti; dall’altro estende il dibattito oltre i confini entro i quali si è tenuto finora. Il problema, infatti, comincia a porsi al di fuori dell’ambito abortivo/eutanasico, per toccare anche la dimensione del gender. La legge dell’Arizona, dov’è accaduto il fatto, protegge espressamente il diritto di coscienza dei farmacisti di non applicare prescrizioni relative all’aborto, ma non prevede il diritto di rifiutare altre prescrizioni controverse, come i trattamenti ormonali alle persone trans.
La questione è pertinente: sul piano metafisico tocca la visione della persona umana in quanto sessuata, sulla base di una determinazione oggettiva proveniente dalla natura (e non soggettiva, proveniente dalla psiche); sul piano religioso, investe il disegno di Dio sull’umanità che fu divisa in «maschio e femmina» (Gn 1, 27); sul piano sociale, si estende a tutte le conseguenze che derivano dallo sdoganamento dell’ideologia del gender (che in questa sede non è possibile approfondire); sul piano sanitario, coinvolge l’effettivo benessere dell’individuo. A tal proposito ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo, il recente studio, pubblicato sugli Annals of Internal Medicine, che ha rilevato, per i trans in terapia ormonale, una probabilità dall’80% al 90% in più di subire un ictus o un attacco cardiaco rispetto alle donne.
Ora, nel nostro ordinamento ancora non c’è una normativa che disciplini il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti, neanche in relazione alle pillole abortive. Eppure, già nel lontano 1991 la Corte Costituzionale, con la sent. n. 467, aveva consacrato questo diritto come incomprimibile «rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell’uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione)». È evidente che, per l’operatività del principio, il conflitto tra obbligo giuridico e coscienza personale deve sfociare nella necessità di salvaguardia di diritti altrettanto “inviolabili”, quali il diritto alla vita o all’integrità psico-fisica. Va da sé, poi, che la coscienza dev’essere formata alla luce dei princìpi universali della legge naturale, per evitare ogni deriva relativistica.
Ci sembra che il discorso, così impostato, si applichi anche al tema dell’ideologia del gender, e non solo limitatamente al settore medico/farmaceutico in relazione al cambiamento di sesso, ma anche, ad esempio, sull’insegnamento di questa teoria che, per la profondità con cui incide sulla persona e sulla società, presenta un profilo eversivo dello stesso ordine pubblico.
Vincenzo Gubitosi
La Verità, 1 agosto 2018