Non è una sentenza che deve far cantare vittoria ai sostenitori della famiglia naturale. A smorzare gli entusiasmi è Alfredo Mantovano, magistrato, già sottosegretario agli Interni e attualmente presidente della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Ecco cosa pensa il giurista sul pronunciamento della Corte Costituzionale in merito al caso sollevato dal Tribunale di Pisa e sottoposto alla decisione della Consulta relativo alla formazione dell’atto di nascita chiesto da due madri per un bimbo nato in Italia, ma con nazionalità statunitense.
Mantovano, ritiene che la sentenza segni un punto a favore della famiglia naturale?
«No, io credo, piuttosto, che questa sentenza si fermi ad un dato esclusivamente formale, senza entrare nel merito della questione. C’è quindi da stemperare l’entusiasmo di coloro che hanno accolto questa sentenza, come un riscatto della famiglia naturale. Come si evince dal sintetico comunicato della Corte, la Consulta si ferma sulle soglie della questione ma non vi entra, perché semplicemente qualifica come non corretta l’eccezione posta dal Tribunale di Pisa. In particolare, fa vedere che non è ben chiaro quale sia la norma di cui si eccepisce la legittimità costituzionale e, soprattutto, quale sia la ricaduta nel caso concreto derivante dalla declaratoria di illegittimità. È quindi una sorta di anticamera della decisione sul merito, che non è stata presa, quindi, da questo punto di vista, la questione resta inalterata».
Quando la Corte Costituzionale sottolinea l’«ampio margine di apprezzamento» su queste materie da parte degli ordinamenti nazionali, (come nel caso dell’illegittimità della fecondazione assistita a beneficio di coppie omosessuali) cosa intende dire?
«Si tratta di un aspetto in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha sempre sostenuto questo principio. Ogniqualvolta, da qualunque singolo ordinamento statale, organi giurisdizionali abbiano chiesto l’intervento della CEDU, lamentando la lesione di diritti di singoli o vicende come quelle che hanno portato al giudizio di illegittimità, la CEDU ha sempre risposto che questa è una materia che va lasciata alla pertinenza degli stati membri, a meno che non vi siano casi di discriminazione evidente che, però, non ha mai riscontrato, nell’esaminarli di volta in volta. La Corte Costituzionale, dunque, non fa altro che richiamare l’orientamento della CEDU. Sul punto la CEDU non ha preso posizioni da ritenere vincolanti nei casi specifici degli ordinamenti nazionali. È una materia che ogni stato deve valutare da sé. Dire questo, però, significa rimanere aperti a qualunque tipo di soluzione, sia in un senso che nell’altro, quindi anche questo non esime dal lavorare affinché le ragioni di una famiglia composta da padre, madre e figli continuino ad essere sostenute».
Ritiene che, quantomeno, la sentenza possa arginare un minimo i tentativi di introduzione surrettizia dell’utero in affitto o di altre forme di maternità surrogata nel nostro ordinamento?
«Se vale quanto ci siamo detti all’inizio, questa sentenza non sposta di un centimetro la questione. Nel senso che, nel nostro ordinamento, la questione dovrebbe essere già risolta dalla norma contenuta nella Legge 40/2004 che vieta qualsiasi pratica di utero in affitto. In realtà ben sappiamo che vi è stato, nel corso degli anni, un aggiramento di questo divieto, realizzando la pratica dell’utero in affitto all’estero, per poi chiedere la registrazione in Italia, così come volevano fare queste due donne che hanno fatto ricorso al Tribunale di Pisa. Al momento la materia non è ancora stabilizzata, tanto è vero che lo scorso maggio, le sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute, affermando che, da un lato, non possono essere recepiti atti stranieri che siano contrari all’ordine pubblico (e iscrivere qualcuno come figlio di genitori dello stesso sesso rientrerebbe tra questi atti contrari all’ordine pubblico). Dall’altro hanno ricordato che vi sono vie di soluzione della vicenda e hanno richiamato esplicitamente la stepchild adoption, per la quale il bambino non è iscritto all’anagrafe come figlio di genitori dello stesso sesso, tuttavia uno della coppia – quello il cui patrimonio genetico non appartiene al figlio – può adottarlo, utilizzando una norma della legge sulle adozioni che è stata richiamata in passato e che è conosciuta come quella che legittimerebbe la stepchild. Quindi, bisogna prestare molta attenzione a queste controversie giuridiche, senza lasciarsi fuorviare da sentenze che in apparenza sembrerebbero porsi dalla parte della famiglia ma che, in realtà, nella migliore delle ipotesi, non dicono nulla. Non è quindi quest’ultima sentenza della Consulta ma la precedente delle sezioni unite della Cassazione a dire qualcosa di negativo sulla genitorialità omosessuale, perché la legittimazione della stepchild non era mai passata dalla Cassazione. Spero comunque che, prima o poi ci si renda conto che un dibattito di carattere giuridico non può fondarsi sui comunicati stampa, per cui aspettiamo cosa dirà la sentenza».
di Luca Marcolivio
24 ottobre 2019
https://www.provitaefamiglia.it/blog/eterologa-parla-mantovano-non-ce-da-esultare-per-la-sentenza-della-consulta