1.CIGO-Cassa integrazione guadagni ordinaria, CIGS-Cig straordinaria per riorganizzazione oppure per solidarietà o per crisi, purché la crisi non comporti la cessazione dell’attività o un ramo di essa, FIS-Fondo integrazione salariale con assegno ordinario e FIS per solidarietà, CIGD-Cig in deroga, Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e Fondi e Casse speciali di settore, dal Credito agli Operai agricoli, dalle Assicurazioni all’Artigianato… Ecco il complesso universo degli “ammortizzatori sociali”: strumenti a disposizione di imprese e lavoratori non dirigenti per superare le situazioni critiche, alleggerendo il costo del lavoro per l’azienda e garantendo ai dipendenti in costanza di rapporto di lavoro un’integrazione salariale per i periodi di mancata prestazione.
Sono strumenti fra loro simili ma diversi, con finalità sostanzialmente identiche e complessità in gran parte comuni: istituti disciplinati da regole proprie con differenti causali, procedure, tempi, durata, costi, criteri di applicazione.
Non si tratta della solita questione delle norme datate o non coordinate: non stiamo parlando del Codice civile del 1942, né dello Statuto dei Lavoratori del 1970, e neanche di una legislazione degli anni 1980 o 1990, figlia di un mondo antecedente alle profonde trasformazioni post caduta del Muro di Berlino e dell’apertura del mercato unico planetario globalizzato, con l’accordo WTO-World Trade Organization del 15 aprile 1994. Al contrario, il quadro della legislazione vigente in materia è frutto dell’ampia riforma del diritto del lavoro attuata tra la fine del 2014 e il 2015 per volontà del Governo Renzi: la profonda revisione dei principali istituti dell’ordinamento giuslavoristico che, col nome di Jobs Act, venne presentata con enfasi nel segno della semplificazione e della certezza delle regole; una riforma, almeno per la parte relativa agli ammortizzatori sociali, attesa da almeno un ventennio [1]. Presentiamo il sistema nella sua configurazione ordinaria, tuttora vigente, prescindendo dalle modifiche, parziali, introdotte in questi mesi per motivi emergenziali e solo in via temporanea.
2.Il coacervo di norme e interpretazioni è quasi inestricabile: è il primo limite strutturale del sistema. Se poi lo scopo è intervenire in una situazione critica, strumenti e modalità dovrebbero essere improntati a semplicità e celerità, così da garantire un risultato efficace in tempi utili. Diversamente, dalla decisione dell’impresa – che al manifestarsi dei problemi intende ricorrere all’applicazione di un ammortizzatore sociale – all’effettivo conseguimento dell’obiettivo, l’iter prevede, salve poche eccezioni, più fasi e una pluralità di interlocutori, che configurano un percorso incerto e a ostacoli.
La situazione si aggrava quando, sempre più spesso, i processi decisionali di molte aziende che operano sul nostro territorio sono fuori dai confini nazionali, con conseguente necessità che la comprensione, già non semplice per gli operatori nostrani, avvenga da interlocutori non italiani: tale fattore contribuisce ad alimentare la considerazione dell’Italia come Paese che non agevola l’attività economica e produttiva, né invoglia a investire sul suolo nazionale. Per rendersene conto basta richiamare gli aspetti principali della materia, tra cui occorre necessariamente districarsi, qualora un’impresa in difficoltà intenda ricorrere a uno strumento di sostegno:
- l’individuazione dello strumento applicabile: dipende dall’inquadramento previdenziale dell’azienda (Inps), che non sempre coincide con quello contrattuale (ccnl), e dall’organico aziendale;
- l’applicazione in successione non può superare una durata massima complessiva da calcolarsi, per ciascuna unità produttiva, come somma delle durate dei diversi strumenti fruiti, e quindi di misura variabile a seconda degli strumenti utilizzati: 24 mesi, elevabili a 36, oppure 30 mesi. E comunque entro un arco temporale di riferimento, il c.d. “quinquennio mobile”;
- la nuova applicazione di uno strumento per la medesima causale esige il rispetto di un intervallo di tempo di durata variabile, in proporzione al periodo già fruito;
- la fruizione di un ammortizzatore sociale fa pagare dall’azienda all’Inps, previo suo calcolo, un contributo addizionale sulla retribuzione persa dal lavoratore, di misura variabile, in relazione al periodo di utilizzo.
3.Effettuata questa prima analisi per inquadrare possibilità, tipologia, durata e costi dello strumento applicabile, inizia l’iter procedurale:
- fase sindacale: con tempi di procedura diversi a seconda dell’ammortizzatore sociale, e in base all’organico aziendale, e con necessità o meno di raggiungere un accordo sindacale a seconda degli strumenti [2];
- inoltro della domanda e relazione con le istituzioni – Regione/Provincia o Ministero del Lavoro a seconda dei casi (talvolta anche Ministero dello Sviluppo Economico) – e con l’Inps;
- se la competenza è regionale o della Provincia autonoma nell’ipotesi di Cig in deroga, la procedura è quella prevista dall’ente locale ove è ubicata l’unità produttiva: quindi un’azienda potrebbe trovarsi a osservare 21 procedure fra loro diverse, fra 19 Regioni e 2 Province autonome;
- la domanda si differenzia, per ogni ammortizzatore sociale, quanto a scadenze di presentazione, decorrenza dei termini, ente a cui va inoltrata [3]; va compilata con numerosi dati dell’azienda e dei lavoratori, indicazioni sulle modalità di applicazione (sospensioni a zero ore o riduzioni orarie, in che misura, con quale rotazione di lavoratori, etc.), allegando documenti specifici in relazione alla causale a cui la domanda si riferisce;
- a impresa unica possono corrispondere plurime domande: una per ciascuna unità produttiva (quindi se ha 10 sedi, 10 domande) e per ognuna di queste eventuali domande aggiuntive (una per ogni tipologia di part-time, una per gli apprendisti); qualora si alternino periodi di sospensione/riduzione oraria e riprese, seppure brevi, di attività, si rende necessaria una nuova domanda ad ogni applicazione dello stesso ammortizzatore; nonché nel caso in cui l’impresa svolga attività differenziate a cui corrispondono inquadramenti previdenziali diversi.
L’Inps analizzerà la domanda e, se tutto risulterà regolare, emetterà un provvedimento con cui autorizza (sé stessa !) a pagare l’integrazione salariale ai lavoratori. A questo si aggiungano le difficoltà di comunicazione con gli enti preposti a ricevere dall’azienda la rendicontazione in corso d’opera.
- Quando arrivano le somme ai lavoratori? Dipende:
- se l’azienda può, nei casi consentiti dalla legge e se non ha problemi di liquidità, anticipa – e poi recupera dall’Inps – mensilmente l’indennità ai dipendenti;
- se invece è previsto il pagamento diretto dall’Inps ai lavoratori, l’ente deve prima verificare l’ulteriore specifica modulistica (sr41) ricevuta dall’azienda e poi disporrà i bonifici. Di norma, nel giro di alcuni mesi (!).
La conferma che pure su questo fronte esiste un problema è data dal fatto che per accelerare la disponibilità delle somme per i lavoratori è stato coinvolto il sistema bancario [4], con meccanismi e aspetti pur essi problematici.
Giova tenere presente che per l’applicazione degli ammortizzatori sociali ogni azienda persona giuridica (s.p.a., s.r.l., etc.) va considerata a sé, anche qualora faccia eventualmente parte del medesimo gruppo societario.[5]
Si aggiunga che il sistema, regolato da una pluralità di fonti normative e di disposizioni applicative e interpretative emanate dal Ministero del Lavoro e dall’Inps con Circolari, Messaggi, ma anche con risposte a FAQ, o “Avvisi”, patisce il problema ormai ricorrente, anche in altri ambiti del diritto, della scarsa sensibilità per il rispetto dei criteri di gerarchia e competenza del sistema delle fonti del diritto, a scapito della certezza del diritto. Un tema di recente rilevato sulle pagine di questo sito [6].
Chi ha avvertito disagio alla sola descrizione del sistema, sappia che ha iniziato a cogliere un po’ della condizione di chi si confronta per necessità con un sistema penalizzante, mentre peraltro vive una situazione di difficoltà. A domani per considerazioni in chiave propositiva.
Avv. Roberto Respinti
Centro Studi Livatino
[1] Anticipata con un intervento circoscritto (Decreto legge “Poletti” n. 34/2014 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato e apprendistato) e poi varata con una legge di ampio respiro, la n. 183 del 10/12/2014 con cui il Parlamento conferì Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Deleghe attuate dall’Esecutivo con otto Decreti legislativi, fra cui il D. lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 recante le Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e il correlato D. lgs. n° 22 del 4 marzo 2015, n. 22 contenente le Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Il sistema è stato poi completato nella legislatura successiva, con la reintroduzione, a fine 2018, della Cig straordinaria per crisi per cessazione di ramo aziendale, abrogata a decorrere dall’1/1/2016, benché con una nuova e diversa configurazione, ossia diversificata a seconda se finalizzata a cessione di attività, a reindustrializzazione del sito produttivo o a percorsi di politica attiva del lavoro a livello regionale; e tuttavia una reintroduzione temporanea, solo per il 2019 e il 2020, salvo eventuali futuri provvedimenti che confermino strutturalmente lo strumento.
[2] Comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie/aziendali, ove esistenti, e alle organizzazioni territoriali/nazionali, a seconda dei casi; risposta delle Parti sociali, fissazione dell’incontro sindacale (esame congiunto), trattazione al tavolo sindacale.
[3] CIGO: all’Inps, con diversi criteri per individuare la sede territorialmente competente, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa. CIGS: al Ministero del Lavoro e contestualmente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente, entro 7 giorni dalla conclusione della procedura/stipulazione dell’accordo sindacale. FIS per assegno ordinario: all’Inps non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività di lavoro programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio dalla sospensione o riduzione. FIS per Assegno di solidarietà: all’Inps, corredata dall’accordo sindacale, entro 7 giorni dalla stipulazione. CIGD: all’Inps e alla Regione competente entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione oraria.
[4] Convenzione in tema di anticipazione sociale del 30/3/2020 (estensione di analoga del 15/4/2019; quindi un’esigenza non solo dalla attuale situazione emergenziale), in www@abi.it.
[5] Pertanto se la presenza dell’impresa sul mercato è configurata mediante una pluralità di soggetti giuridici societari, pur fra loro strutturalmente collegati e facenti capo a un centro decisionale unico, i profili critici incidenti sul gruppo, o comunque su più aziende che ne fanno parte, comporta che quanto descritto debba essere fatto per ciascuna azienda, con moltiplicazione del carico di complessità per il numero di aziende coinvolte (che potrebbero anche applicare ammortizzatori sociali diversi).
[6] https://www.centrostudilivatino.it/liberazione-in-qualche-modo-come-una-circolare-del-viminale-sul-25-aprile-libera-dal-diritto/
Giu 4, 2020