Il dramma dell’aborto negli USA

By 12 Febbraio 2019Articoli Bioetica 2018

Nessun aborto tardivo è “necessario per proteggere la vita” della gestante. Nell’ultimo trimestre nessuna complicazione della gravidanza si risolve necessariamente con un aborto, anzi in molti casi un aborto sarebbe controproducente, gravoso e rischioso per la tutela della vita della madre. Tumori, malattie cardiache, forme violente di gestosi, l’intervento conservativo per stabilizzare la paziente o per poter cominciare una terapia senza rischi nell’ultimo trimestre è l’induzione del parto, non l’aborto. Non sopprimere il nascituro, ma anticiparne la nascita. La sola preparazione della cervice uterina per la dilatazione necessaria all’estrazione del feto conseguente all’aborto richiede 2-3 giorni, ma la maggior parte delle gravi complicazioni cardiocircolatorie che possono insorgere nell’ultimo trimestre della gravidanza portano ad infarti o arresti nel giro di poche ore: iniziare una procedura abortiva in quella situazione significa, oltre a togliere al feto la possibilità di sopravvivere in un momento dello sviluppo nel quale ne avrebbe ogni probabilità, rischiare la vita della madre. La soluzione è indurre il parto, che sia naturale o cesareo, dare alla luce il bambino e lasciare che si giochi le sue possibilità in terapia intensiva neonatale. Allo stesso modo, per cominciare le terapie oncologiche o qualsiasi altra terapia il prima possibile, la soluzione non è mai una procedura abortiva. In ogni situazione in cui la vita della madre è a rischio nell’ultimo trimestre, la cura della madre esclude l’aborto. Questa realtà clinica, banale ed arcinota tra medici tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, è purtroppo insistentemente sottaciuta. Se il RHA si fosse fermato alla necessità dell’aborto per la vita della madre non solo non avrebbe aggiunto nulla alla legislazione già vigente, ma avrebbe normato una situazione che nella pratica clinica difatti non esiste.

Fondamentale è anzitutto inquadrare la dimensione del problema. Gli aborti nel terzo trimestre negli Stati Uniti sono una percentuale irrisoria rispetto alla totalità di quelli rilevati. La più recente indagine federale del Centers for Diseases Control and Prevention, (Abortion Surveillance 2015) ha registrato 640mila aborti nell’anno dagli stati che li hanno comunicati. Tuttavia, diversi stati non comunicano i dati relativi agli aborti procurati: secondo l’Istituto Guttmacher (precedente, istituto di ricerca per Planned Parenthood), la stima in tutta la nazione si aggirerebbe attorno al milione. Di quelli riportati nell’indagine del CDC per i 2/3 (430mila) è nota la settimana di gestazione, di questi solo 1,3% praticato dopo le 21 settimane. Applicando la stessa percentuale sul totale si ottengono circa 8400 aborti dopo le 21 settimane, un numero che prevedibilmente scende di molto se si contabilizzassero quelli dalle 25 o dalle 27 settimane, cioè propriamente gli aborti late-term, nell’ultimo trimestre effettivo.

Basti pensare che le cliniche abortive, ovvero finalizzate ad offrire la procedura come servizio primario, che ammettono aborti fino alla 24esima settimana sono solo il 10% del totale (paradossalmente è più facile che siano gli ospedali a garantire l’accesso). In proporzione gli aborti nelle fasi successive, quelli tardivi, sono così pochi che in tutti gli Stati Uniti sono rimasti soltanto 4 medici che praticano pubblicamente aborti nel terzo trimestre al di fuori del sistema ospedaliero (ma dal computo escono le cliniche che li eseguono non pubblicamente, come il franchise Planned Parenthood, che ha negato nonostante prove pressoché schiaccianti): due sono ad Albuquerque in New Mexico, la dr.ssa Susan Robinson e la dr.ssa Shelley Sella; a Boulder in Colorado il dr. Warren Hern e a Bethesda nel Maryland il dr. Leroy Carhart. Tre di loro hanno affermato pubblicamente di procurare aborti senza motivazioni cliniche, siano esse connesse alla salute del feto o della madre. Il sistema sanitario (pubblico o privato) nel suo complesso non fornisce a livello federale indagini sulle motivazioni accettate per praticare l’aborto tardivo. Tuttavia in alcuni stati i dati vengono raccolti singolarmente: in Arizona per esempio nel 2017 tra gli aborti praticati dopo le 21 settimane, quelli procurati per condizioni cliniche legate alla salute della madre o del feto sono stati il 32%, il che implica un 68% di aborti eseguiti senza motivazione clinica riconosciuta. Negli altri stati in cui i dati vengono raccolti dati in omologhi o simili periodi gestazionali, laddove sono registrate le motivazioni non si discostano significativamente.

Appare chiaro che l’ampliamento normativo per l’accesso all’aborto tardivo non ha come motivazione la tutela della vita della madre, ma l’incremento delle motivazioni per accedervi. L’effetto dell’emendamento sui testi normativi dello stato di New York è l’aggiunta dell’articolo 25-A alla Public Health Law (il Codice Sanitario) di New York.

Contestualmente all’inserimento del par.1, le definizioni relative alle procedure abortive sono state perciò stralciate dalla Penal Law (corrispettivo del nostro Codice Penale), migrando nel Public Health. La prima sezione del codice penale pesantemente modificata dal RHA è la 125.00, che definisce “omicidio” in termini di “murder”, “manslaughter” e “abortion” (di diversi gradi), un atto “che procura la morte di una persona o di un bambino non nato di cui la donna è gravida da più di 24 settimane”. L’aborto tardivo a New York era dunque una fattispecie omicidaria che, pur non instaurando alcuna equiparazione con l’assassinio premeditato o cruento (“murder”) o quello solo intenzionale o effetto di una violenza volontaria (“manslaugher”), manteneva nella stessa tipologia penale l’atto occisivo contro il nato e contro il non-nato: l’aborto di primo e secondo grado rispettivamente erano classificate come reati (“felonies”) di classe D-E, l’aborto autinflitto come infrazioni (“misdmeanor”): il par.5 del RHA li abroga, stralciando interamente le sezioni 125.40, 125.45, 125.50, 125.55 e 125.60. La dizione delle fattispecie omicidarie nella 125.00 cambia perciò come segue dal par.6:

«Omicidio significa una condotta che procura che procura la morte di una persona [o di un bambino non nato di cui la donna è gravida da più di 24 settimane] in circostanze che costituiscono murder, manslaughter di primo grado, manslaughter di secondo grado, o omicidio negligente penalmente rilevante[, aborto di primo grado o aborto autinflitto di primo grado]».

L’abrogazione dal codice penale degli atti abortivi rappresenta la cancellazione di ogni fattispecie penalmente rilevante. È dunque fuorviante parla di depenalizzazione (totale), più propriamente è corretto dire che il reato d’aborto in ogni sua forma è stato interamente stralciato (contrariamente alla legislazione italiana in materia, per cui la legge 194 mantiene diverse fattispecie penalmente rilevanti al venir meno delle condizioni d’accesso all’IVG o all’aborto definito “terapeutico”). Ciò comporta l’eliminazione del riferimento al “bambino non nato” a più di 24 settimane e la conseguente ridefinizione della personalità giuridica del concepito. Tramite il par.7 del RHA, dal codice penale è stato quindi eliminato ogni comma della sezione 125.05 meno il primo, che definisce “person” (“persona”) nel senso vittima di omicidio quale «an human being who has been born and is alive», un essere umano nato e vivo. Sulla traduzione e sul significato di questa definizione si tornerà più avanti, per ora è sufficiente trattenere l’esclusione del non-nato a qualunque settimana della gravidanza. Con la definizione di “atto abortivo” (comma 2) stralciata per rimpiazzarlo con quanto già visto nel par.1 del RHA e di “giustificato atto abortivo” (comma 3) che poneva le condizioni di cui sopra: o entro le 24 settimane o lo specifico rischio per la vita.

Venendo meno le precedenti definizioni sul concepito anche oltre le 24 settimane e non sostituendo le tutele in alcun modo, il RHA difatti non ridefinisce, ma ignora la personalità giuridica del concepito. Anche qui il RHA supera la Roe v. Wade e la Doe v. Bolton, eliminando ogni riferimento ai “bambini non nati”, usando solo l’aggettivo “fetale” e indicando a proprio oggetto normativo la gravidanza, senza che il feto sia trattato né come soggetto né come oggetto diritto. Il concepito è l’assente assoluto di questo testo. Soltanto nel comma 2 dell’articolo iniziale si usa il termine “bambino”, equiparando il «diritto di scegliere di portare a termine la gravidanza, di far nascere un bambino oppure di accedere all’aborto», intendendo che si può parlare di “bambino” meramente in relazione alla nascita avvenuta. Anche ammessa e non concessa l’idea, già confutata, che la legge newyorkese non accolga un accesso incondizionato ed illimitato all’aborto (immaginando magari una futura codifica dei “motivi di salute”), comunque essa espunge l’aborto da ogni fattispecie penale e non considera l’abortito mai come vittima: come potrebbe essere allora perseguibile un eventuale aborto procurato anche fuori dai canoni normativi (se praticato da un operatore sanitario qualificato)? Se non è mai perseguibile penalmente, è de facto legittimo sempre e comunque. Qualunque atto ai danni del nascituro non concordato con la madre risulta lecito.

Eppure il Reproductive Health Act minaccia anche la vita dei nati. Il par. 3 abroga la sezione 4164 del codice sanitario, la quale sanciva

  1. l’obbligo di presenza di un secondo medico, oltre a quello procurante l’aborto, per qualsiasi gravidanza oltre la 20esima settimana, che si deve prendere cura dell’abortito qualora nato ancora vivo;
  2. la messa del bambino sotto la tutela della legge di New York, per cui gli vengono riconosciuti tutti i diritti sociali e civili, a partire da quello all’assistenza medica;
  3. la redazione di una cartella clinica che registrasse ogni atto medico fornito per la sua cura, in quanto pienamente titolare dei diritti necessari a ricevere cure mediche, sia che abbiano successo o meno;
  4. in caso di morte susseguente la nascita, la protezione del corpo e la sua eventuale sepoltura.

La sezione è stata stralciata senza che fosse sostituita da nessun altro obbligo in capo al personale sanitario. Lo stralcio implica che un abortito nato ancora vitale potrà essere lasciato in agonia, in quanto viene a mancare sia la disposizione d’intervento, sia la figura sanitaria deputata ad eseguirlo (si ricordi, anche la presenza del primo medico non è più necessaria). Questo punto è risultato particolarmente dolente nel dibattito che ha seguito l’approvazione del RHA, tanto che dal sito del Senato di New York è stata rimossa nel goffo tentativo di ostacolarne la consultazione attraverso la fonte istituzionale (in realtà le fonti di consultazione open source non mancano). La controffensiva del fronte informativo pro-life ha insistito su un elemento che anche nelle frange più convinte a sostegno dell’aborto tardivo non può essere ignorato: l’abbandono di un neonato ad un simile grado di sviluppo, in preda agli stenti.

La modifica contrasta con il Born-Alive Infants Protection Act, una legge federale nata soprattutto per affrontare la situazione dei nati vivi per effetto di un aborto, firmata dal presidente Bush nel 2001. Il BAIPA prevede che nella definizione di persona rientri «ogni membro infantile della specie homo sapiens che sia nato vivo (“who is born alive”) in qualunque stadio di sviluppo»: perché il nato sia considerato “vivo” è sufficiente che dopo l’espulsione od estrazione ci sia o respiro autonomo o battito cardiaco o anche pulsazione del cordone ombelicale o ancora un chiaro movimento dei muscoli volontari. Il RHA non nega esplicitamente il BAIPA, ma ritirando la normazione dell’obbligo d’assistenza senza sostituirla con nessuna nuova norma fa in modo che la responsabilità del soccorso non ricada su nessuno.

Non solo, la contraddizione si può estendere anche alla definizione di “persona” nel senso di “nato vivo”. Per il BAIPA è chiaro che la personalità giuridica viene completamente acquisita nel momento di una nascita vitale. Per il codice penale di New York la questione non è (più) così semplice. Riprendendo la dizione «an human being who has been born and is alive» ci si accorge che i momenti indicati dal comma (il solo rimasto nella sezione 125.05) sono due, definiti da due tempi verbali diversi: «has been born» e «is alive». Apprezzare la distinzione non è cosa immediata, visto che il verbo «to be born» (“nascere”) è sempre una forma passiva in Inglese. In genere le forme composte «has been born» invece di «is born» o «had been born» invece di «was born» sono pressoché interscambiabili, con una maggiore carica enfatica delle prime e le seconde preferite per un rapporto di continuità con lo svolgimento del discorso (es., se si vuole parlare della nascita e della prima infanzia in un periodo ma tra le due si è verificato un trasferimento, si preferisce la forma composta «has/had been born», altrimenti la continuità di contesto sarà resa più efficacemente dalla forma semplice «is/was born»). La scelta di due predicati distinti indica una consecutio temporum: «has been born» è antecedente, non contemporaneo di «is alive», sono due istanti individuati come diversi. La traduzione italiana che più restituisce il sentore dell’originale del RHA è

«”Persona”, se riferita alla vittima di un omidicio, significa un essere umano che, essendo nato, è vivo».

Accentuando la distinzione temporale per la resa in Italiano: «un essere umano che, essendo [già/prima] nato, è [ora/ancora] vivo». I due momenti così individuati delimitano un intertempo in cui una delle due condizioni è verificata, ma non l’altra. Può sembrare una questione di semantica superflua (se è vivo ora, lo era anche prima) ma, si presti attenzione, se l’obbligo di assistenza all’abortito nato vitale è abrogato, tale abrogazione letta insieme a questa definizione – diversa da quella del BAIPA, che parlano di un “nato vivo” – ammette la possibilità un nato vitale che non è “vivo”. La precedente sezione 125.05 garantiva tutele per il nascituro anche prima della nascita (dopo le 24 settimane), era perciò impensabile che queste tutele svanissero una volta nato. Oggi, il nato vitale, se non riconosciuto come vivo, se non assistito, non è considerato persona. E viceversa, non viene assistito perché non è considerato persona.

Nella pratica, è evidente che si tratta di un nato vivo che viene ignorato discrezionalmente. Ma dato quell’intertempo implicitamente ammesso, che si può protrarre fino al decesso dell’abortito nato vitale, se questi non ha tutele, se questi non è persona, cosa impedisce che oltre a venir abbandonato eseguendo un’eutanasia omissiva, non s’intervenga per terminarlo direttamente in un’eutanasia attiva. O, con ancora più agio rispetto alle maglie del RHA, che ci si assicuri che non sia vivo durante la nascita, secondo la tecnica sponsorizzata da Hillary Clinton della tecnica del partial-birth abortion? Nonostante la legge federale denominata Partial-Birth Abortion Ban Act del 2003 (anch’essa approvata e firmata durante l’amministrazione Bush), solo 19 stati hanno vietato esplicitamente la pratica: tra questi non lo stato di New York. L’adozione del RHA in questi termini sembra pensato nei minimi dettagli per discolpare soggetti come Planned Parenthood dei molti scandali denunciati con dovizia di documentazione, dall’abbandono degli abortiti nati vivi, alla loro soppressione, al commercio dei tessuti fetali.

Cercando di individuare i limiti della legge, per quanto si cerchi non si trova alcuna forma di tutela né per il nascituro, né, pare, per il nato vitale per effetto di un aborto non perfettamente riuscito. L’aborto tardivo nel Reproductive Health Act sembra dunque protrarsi fino al suo adempimento, nel peggiore dei casi anche dopo la nascita, adombrando la prima legittimazione di quell’ipotesi spaventevole ma perfettamente consistente della necrocultura abortista che è stata denominata after-birth abortion, l’aborto post-nascita. Per ora come alternativa alla terapia intensiva neonatale. Per ora.

Cardinal Dolan: perché Cuomo e i democratici si stanno alienando i cattolici?

Quello recente è un periodo difficile per i fedeli cattolici nella corsa frenetica del nostro governo statale verso le idee “progressiste”.

Penso in primo luogo alla macabra legge sull’ampliamento dell’aborto, che consente l’aborto fino al momento della nascita; cancella tutti i capi d’accusa contro un abortista che permetta ad un bambino abortito, che sopravvive in qualche modo alle forbici, al bisturi, alla soluzione salina e allo smembramento, di morire davanti ai suoi occhi; stabilisce che, per rendere l’aborto più comodo e facile, non ci sia bisogno di un medico ad eseguirlo; e potrebbe persino essere usato per sopprimere il diritto all’obiezione di coscienza degli operatori sanitari di non assistere alle procedure macabre. Tutto questo in uno stato che aveva già le leggi sull’aborto più permissive nel paese.

Come se ciò non bastasse, invece di ammettere che l’aborto è sempre una scelta tragica, e che le alternative vivificanti dovrebbero essere promosse con più vigore, il governatore ed i suoi sostenitori “progressisti” hanno celebrato la firma del disegno di legge. A comando del governatore, persino le luci della Freedom Tower hanno brillato di gioia.

Coloro che una volta ci hanno detto che l’aborto doveva rimanere sicuro, legale e raro ora lo hanno reso pericoloso, imposto e frequente.

Quindi il nostro governatore insulta e sbeffeggia la chiesa in quella che dovrebbe essere un’occasione edificante e unificante, il suo discorso sullo “Stato della Nazione”.

I vescovi di questo stato hanno sostenuto a lungo una riforma delle leggi inadeguate sull’abuso sessuale dei minori. Sì, noi e molti altri abbiamo espresso riserve su un elemento, l’eliminazione retroattiva dello statuto di limitazioni civili, ma abbiamo sollecitato una riforma drammatica che, in molti modi, è stata più dura di quella proposta dai legislatori. Un mese fa abbiamo rinnovato questa posizione, e abbiamo persino lasciato cadere le nostre obiezioni alla sezione “retroattività” se tutte le vittime ne trarrebbero beneficio. Il governatore era consapevole di tutto ciò.

Perché, quindi, userebbe il suo discorso per incolpare la chiesa, e solo la chiesa, per aver bloccato questo disegno di legge? Perché dovrebbe vantarsi pubblicamente di un discorso politico sul suo dissenso contro il credo sostanziale e senza tempo della chiesa? Perché citare Papa Francesco fuori dal contesto come una serie di applausi per far apparire noi vescovi qui come oppositori del nostro Santo Padre? Perché ha ridotto l’abuso sessuale sui minori, un’ampia maledizione sociale e culturale che affligge ogni famiglia, scuola pubblica, religione e programma governativo, a un “problema cattolico?”

Sono un pastore, non un politico, ma mi sento obbligato a fare queste domande, come le sento quotidianamente dalla mia gente, così come dai colleghi di altre fedi. Sono stato attaccato in passato quando ho chiesto – tristemente e con riluttanza – se il partito che i miei fedeli sostenevano orgogliosamente come il loro, il partito democratico, aveva scelto di alienare gli elettori cattolici. Ora sapete perché l’ho chiesto.

Come storico americano, sono ben consapevole del livello di disprezzo e sberleffi registrati in passato nel nostro stato nei confronti dei cattolici. Era di solito considerato “ignoranza”. Ora è pubblicizzato come “progressismo”.

I veri progressisti lavorano per approvare una “legge da SOGNO”, un “atto per i diritti degli elettori”, una “legge di riforma carceraria” e noi pastori della chiesa li supportiamo. Questo è il governo al suo meglio. Prego che quello spirito ritorni.

Traduzione Lucia Scozzoli

http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2019/01/30/societa/il-dramma-dellaborto