Il 7 giugno scorso con un inusuale pronunciamento la Corte Costituzionale ha difeso la legittimità della legge Merlin che nel 1958 ha introdotto nel nostro paese i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
La sentenza n. 141 è arrivata in seguito alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Bari che sta giudicando due imputati nel processo di secondo grado relativo ad un giro di escorts sulla base di cui «l’attuale realtà sociale è diversa da quella dell’epoca in cui le norme incriminatrici furono introdotte: oggi vi sarebbe infatti una prostituzione per scelta libera, volontaria, quale è quella delle “escort” , espressione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall’articolo 2 della Costituzione, che verrebbe lesa dalla punibilità di terzi che si limitino a mettere in contatto la “escort” con i clienti (reclutamento) o ad agevolare la sua attività (favoreggiamento)».
Secondo la Corte Costituzionale «anche nell’attuale momento storico, e al di là dei casi di “prostituzione forzata”, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo e il confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile». I diritti di libertà, precisa la Corte, tra i quali indubbiamente rientra anche la libertà sessuale, sono riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona.
La prostituzione, però, non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma solo una particolare forma di attività economica che degrada e svilisce la persona anche se viene praticata su base volontaria. In sostanza, per la Corte Costituzionale sembrerebbero esistere comportamenti umani che sono intrinsecamente cattivi, sempre e in quanto tali, ossia per il loro oggetto, indipendentemente dalle intenzioni di chi agisce e dalle circostanze.
In altre parole sono azioni che, considerate a partire dall’oggetto, sono sempre irriducibilmente in contrasto con l’ordine morale naturale e non v’è autentica libertà, nessun vero diritto, nello scegliere ciò che è oggettivamente un male. Ma se il ragionamento è corretto non si capisce il motivo per cui esso si applica solo ad alcuni comportamenti umani e non ad altri, come l’aborto ad esempio. È noto infatti come l’odiosa pratica dell’aborto volontario oltre a causare la morte violenta di un innocente sia spesso carica di conseguenze psico fisiche anche molto serie per le donne, tanto che la Sindrome Post Aborto (PSA) colpisce un’altissima percentuale di coloro che hanno abortito.
Numerosi studi hanno dimostrato che la donna, attraverso l’aborto, può solo peggiorare la sua situazione e le condizioni psicologiche con cui prende la decisione di “interrompere” la gravidanza sono molto spesso instabili. In altri termini, la donna è generalmente sottoposta a pressioni tali che le fanno percepire erroneamente l’aborto come una necessità e ne limitano dunque la libertà di scelta. Ma anche qualora la decisione di abortire fosse presa senza costrizioni e scevra da condizionamenti psicologici o di altro tipo, sarebbe veramente libera? Certamente no, proprio perché non vi è un autentico esercizio della libertà nello scegliere ciò che degrada e svilisce la persona, esattamente come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda la prostituzione.
Pare scontato, tuttavia, come un siffatto pronunciamento non miri ad affermare l’esistenza di quella legge naturale a cui il diritto dovrebbe necessariamente conformarsi ma sia semplicemente il frutto di una mentalità femminista che tende sempre più ad affermarsi anche in ambito giurisprudenziale. Del resto, la stessa senatrice socialista Lina Merlin con la sua proposta di legge non intese vietare la prostituzione, dunque porre la questione sul piano morale, ma impedire che le donne venissero sfruttate con la complicità dello stato. Ad ogni modo, la sentenza n. 141 della Corte Costituzionale finisce, volente o nolente, per giudicare come iniquo un sistema legislativo che pretende di fondare il diritto positivo sulla negazione del diritto naturale e di trasformare in un diritto ciò che è contrario al bene autentico dell’essere umano.
Alfredo De Matteo
12 giugno 2019
Secondo la corte costituzionale la prostituzione è immorale e l’aborto?