Poiché, come tutti abbiamo sperimentato, per fronteggiare l’emergenza Covid-19 è stata limitata la libertà di movimento dei soggetti e, conseguentemente, la loro possibilità di viaggiare e di fruire di offerte di turismo nel periodo coperto dalle misure di contenimento, prima di analizzare le disposizioni emanate in ragione della situazione di pandemia, è necessario sintetizzare la normativa della risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei c.d. pacchetti turistici[1].
- Il contratto stipulato tra tour operator e consumatore si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché,nel caso di impedimento del fruitore della prestazione, si applica l’art. 1463 cod.civ. per cui “nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti “, il consumatore ha diritto di richiedere la restituzione della somma già versata. La regola è espressione del sinallagma funzionale, ovvero del principio di interdipendenza delle prestazioni nell’attuazione del contratto. Il venir meno di una delle obbligazioni comporta, dunque, la risoluzione del contratto perché ne rende irrealizzabile la causa.[2]
Il Codice del Turismo (alleg. 1 D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva UE 2015/2302) prevede che, seppuril pacchetto turistico non sia stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore vanta comunque il diritto ad esercitare la disdetta ai sensi dell’articolo 41:
- “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare” (co. 4);
- “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi” (co. 6) o al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non ha diritto a un indennizzo supplementare “.
In materia si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione, per la quale “il contratto tra tour operator e consumatore si riterrà concluso per impossibilità sopravvenuta da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, estinguendosi non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sarà il creditore, ed in questo caso il consumatore/viaggiatore, a non poter effettivamente utilizzare quanto concordato per cause sopravvenute che non dipendono direttamente da lui ma da forza maggiore”[3]
Per i giudici di legittimità l’impossibilità sopravvenuta è data dal venir meno della causa del contratto stipulato tra le parti, intesa quale scopo pratico del contratto che conferisce rilievo ai motivi che hanno assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra.
Poiché l’epidemia rappresenta una circostanza straordinaria, il consumatore può contare sul rimborso integrale degli importi anticipati, a condizione che si siano verificate le circostanze esplicitate dalle norme, nel luogo di destinazione ovvero nelle sue immediate vicinanze. Ove invece il pacchetto sia stato soppresso dal tour operator, permane il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (comma 6), senza indennizzi supplementari al rimborso, poiché l’annullamento non dipende dalla volontà del medesimo tour operator, bensì risulta giustificato dalle circostanze inevitabili e straordinarie contemplate al comma 4.
- In questo periodo, oltre alla tutela ordinaria, si sono succeduti una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che al loro interno, tra le altre disposizioni, hanno normato anche la disciplina relativa al diritto del turismo.
L’art. 28, comma 5, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevede che i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, nonché gli intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della suddetta situazione emergenziale epidemiologica (nonché gli altri soggetti indicati nel 1° comma) «possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6».
Con la conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia, nel quale è confluito il nuovo articolo 88 bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”, viene fugato ogni dubbio applicativo. Ecco in sintesi i contenuti salienti dell’articolo 88-bis:
- a) l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (co. 12);
- b) viene allungato il timing per l’emissione dei voucher a 60 giorni: nell’articolo si prevede che gli organizzatori emettano il voucher non appena ricevuti i rimborsi (o i voucher) dai singoli fornitori di servizi, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Tale previsione è di particolare importanza perché detta una linea temporale massima anche per i vettori, oltre la quale gli stessi incorrerebbero in rischi di contenzioso. Infatti, in base all’art. 88 bis, i vettori devono procedere al rimborso o emettere voucher entro 30 giorni dalla richiesta e ciò proprio per consentire agli organizzatori di procedere a loro volta all’emissione dei voucher entro 60 giorni;
- c) anche l’organizzatore può esercitare il recesso (co. 7) per motivi legati all’emergenza da Covid19. In questo modo vengono risolte le contestazioni giunte in questo periodo da parte di viaggiatori, loro avvocati e associazioni, in cui si opponeva che la possibilità di emissione del voucher fosse prevista solo in caso di recesso esercitato dal viaggiatore,
- d) per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il legislatore ha voluto calibrare l’utilizzo del voucher al fine di non creare squilibri tra gli interessi delle parti. Ha infatti previsto l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – seppur dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori – senza possibilità di emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Se infatti la ratio del voucher è quella di poter effettuare il medesimo viaggio o vacanza già prevista, rimandandola temporalmente, altrettanto non si potrebbe dire per gli studenti delle ultime classi, che non avrebbero modo di effettuare l’anno successivo un viaggio programmato dalla scuola a cui non si appartiene più. Sono però stati fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Ciò significa che gli operatori turistici non dovranno essere nuovamente sottoposti a bando di gara per il prossimo anno scolastico, ma manterranno l’appalto del servizio già ottenuto per l’organizzazione dei viaggi studio – non svolti – relativi al corrente anno scolastico (co. 8);
- e) nei casi di annullamento da parte del viaggiatore, dell’organizzatore o nei casi di annullamento dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o all’emissione del voucher in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento (viaggiatore o organizzatore). Tale previsione, contenuta nel co. 9, chiarisce che, ove il pagamento del servizio turistico che va a comporre il pacchetto, poi annullato, sia stato effettuato dall’organizzatore, il rimborso o l’emissione del voucher andrà effettuato nei confronti dello stesso, proprio perché, come detto, è quest’ultimo ad aver versato le somme al fornitore (vettore/struttura);
- f) particolare attenzione merita il co. 11 che dispone per il futuro, disciplinando la gestione annullamenti per causa COVID-19 sino al 30 settembre 2020. Quanto previsto nei commi dall’1 al 7 riguarda fattispecie relative al periodo di emergenza, da quando essa è insorta e per come è stata regolamentata nei dPCM, nonché nei d.l. che si sono succeduti da febbraio ad oggi. Con la previsione contenuta nel co. 11 si chiarisce che potranno essere trattati con voucher tutti i contratti indicati nell’articolo 88-bis – e quindi pacchetti, solo soggiorno, voli o altri titoli di viaggio, viaggi studio – instaurati con effetto dall’11 marzo fino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non potranno eseguirsi per effetto del coronavirus. Quindi le somme versate dai clienti per future prenotazioni o relative a contratti stipulati dall’11 marzo da eseguire nell’arco temporale che va sino al 30 settembre – ove al momento della partenza dovesse essere in atto ancora la situazione di emergenza da COVID 19 tale da non rendere possibile l’esecuzione del contratto – si potranno restituire attraverso l’emissione di voucher. La disposizione vale anche per il caso di incoming. Il voucher infatti è previsto anche per la restituzione ai contraenti che provengono dall’estero.
Infine il co. 13 ribadisce che le disposizioni di cui all’art. 88-bis costituiscono norme di applicazione necessaria, ossia disposizioni il cui rispetto, nel quadro del diritto comunitario, è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge che regola il contratto.
- In realtà sul piano tecnico-giuridico, tali norme non appaiono in linea con le prescrizioni della direttiva 2015/2302/UE, che è di armonizzazione massima dei diritti nazionali: neppure una legislazione di emergenza emanata da uno Stato membro dell’Unione può derogare alle sue prescrizioni, a fortiori se in pregiudizio del solo consumatore. L’art. 4 dispone infatti che «Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso» (per l’esposizione delle ragioni di tale completa armonizzazione, cfr. R. SANTAGATA, Diritto del turismo, cit., p. 270 s.).
Non è superfluo rilevare che la nozione introdotta dalla direttiva era già utilizzata in altre fonti europee assai rilevanti nel comparto turistico: si allude all’art. 5, par. 3, reg. n. 261/2004/CE dell’11 febbraio 2004, in tema di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo e all’art. 20 par. 4 reg. n. 1177/2010/UE del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili. L’opzione del legislatore europeo in tema di pacchetti turistici è stata animata proprio dall’esigenza di uniformarne la disciplina, sul punto specifico, alle scelte già compiute dalle predette normative europee in materia di tutela dei diritti dei passeggeri nelle diverse modalità di trasporto.[4]
Si aggiunga che la Commissione europea, con la Comunicazione del 18 marzo 2020 Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19, ha precisato che i Regolamenti Ue oggi in vigore lasciano al passeggero la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo. La vera domanda è allora se una legislazione di emergenza possa derogare a una direttiva comunitaria, essendo per giunta una normativa introdotta con lo scopo primario di proteggere proprio chi ha dovuto rinunciare a un viaggio o a una vacanza a causa della pandemia. Sull’onda di questo, molti consumatori e i loro avvocati potrebbero chiamare in giudizio tour operator, vettori e albergatori (soprattutto per i pacchetti turistici, più onerosi e impegnativi per i clienti), facendo leva sulla difformità dei nuovi decreti legge italiani di emergenza rispetto alle norme ordinarie Ue. Il giudice italiano potrebbe accogliere le richieste dei consumatori, disapplicare la normativa italiana o rimettere addirittura la questione alla Corte di Giustizia, per far accertare la difformità della norma italiana. Gli operatori potrebbero eccepire che il carattere emergenziale di queste norme italiane le rende un’eccezione compatibile con il diritto comunitario, ma la Commissione europea al momento dà ai giudici una base per bocciare questa tesi. Qualunque sentenza rischia di infrangersi contro la realtà dell’economia: poiché tanti operatori rischiano di fallire appare preferibile raggiungere un accordo che provochi a entrambe le parti il minor danno possibile.
Se così non sarà, nelle cause ognuno andrà avanti per la sua strada: gli operatori invocheranno l’applicazione delle norme italiane di emergenza e i consumatori argomenteranno che esse sono illegittime. Salvo che nel frattempo sia la stessa Ue (con una decisione della Corte, una nuova direttiva o qualche altro atto) a riconoscere che stavolta le regole da applicare sono diverse, data l’emergenza.
Daniele Onori
Legal and business development specialist
[1] L’art. 1 del D.lgs. n. 62/2018 ha sostituito interamente il Capo I del Titolo VI del D.lgs. n. 79/2011, definendo il pacchetto turistico come la «combinazione di due tipi differenti di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza»: trasporto passeggeri, alloggio, noleggio veicoli e qualunque altro servizio (purché non di tipo finanziario o assicurativo).
[2]A.Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2019, 411 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, La responsabilità, Milano, 2012, 400)
[3]Cass. civ. n° 18047/2018 Cass. ; Civ. n. 12069/2017; Cass. Civ. n. 8100/2013
[4] R. Santagata, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici, in www.giustiziacivle.com
Mag 14, 2020