Le restrizioni imposte dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria Covid 19 sono state legittime?
Si rileva che a causa dell’epidemia da Covid-19, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Costituzione, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa. Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il ‘nucleo duro’ della Costituzione stessa”.
Così si esprimeva il giudice monocratico del Tribunale di Pisa in una sentenza emanata alcuni mesi fa, il 17 marzo 2021.
Anche dei giudici di Frosinone e Reggio Emilia si sono pronunciati sulla questione.
Tralasciando la descrizione dei fatti sui quali i Tribunali sono stati chiamati a decidere, interessa constatare il giudizio emerso in merito alla legittimità dello stato di emergenza covid-19, imposto dal 2020, e i relativi Dpcm.
Tutti i giudici coinvolti hanno cercato di capire se la compressione dei diritti fondamentali dell’individuo, a favore di quello della salute pubblica, sia avvenuta nel rispetto dei crismi stabiliti dalla Costituzione, oltre alla validità o meno degli atti utilizzati per imporre le restrizioni.
Anche i Dpcm, in quanto atti puramente amministrativi e non normativi, sono stati considerati non idonei a limitare le libertà individuali tutelate dalla Costituzione italiana. E diversi Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale hanno espresso pareri negativi, evidenziando l’incostituzionalità dei Dpcm, per altro affermata anche dalla giurisprudenza di merito, in quanto “solo un atto avente forza di legge e non un atto amministrativo, come il Dpcm, può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti”.
Pertanto “la delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio del 2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”.
In seguito alle illegittimità descritte, sono stati considerati illegali anche i successivi atti emessi per far fronte all’emergenza covid-19.
Il Tribunale di Pisa, per esempio, ha evidenziato le violazioni subite a causa delle disposizioni emesse durante l’emergenza sanitaria, in netto contrasto con le libertà costituzionali: l’art. 13 sulla libertà personale, l’art. 16 sulla libertà di circolazione e di soggiorno, l’art.17 sulla libertà di riunione, l’art. 18 sulla libertà di riunione e di associazione e l’art. 19 sulla libertà di religione.
Dinanzi a queste pronunce viene spontaneo chiedersi: chi risarcirà i cittadini per le illegittime restrizioni imposte a danno delle libertà costituzionalmente garantite? E riguardo alla campagna vaccinale è legittimo imporre una prestazione sanitaria?
Di Emanuela Maccarrone
9 luglio 2021
Covid, chi risarcirà i cittadini per le illegittime restrizioni imposte?