CENTRO STUDI LIVATINO – Olanda: eutanasia “legale” sotto i 12 anni. E l’autodeterminazione?

1. «L’eutanasia perché non dovrebbe essere ammissibile come alternativa all’interruzione volontaria di gravidanza nel secondo trimestre?»: così Eduard Verhagen, il medico “padre” dei noti “Protocolli di Gröningen”, si chiedeva nel 2013. Il suo interrogativo era retorico, ed equiparava su un piano di legittimità l’eutanasia infantile e l’interruzione volontaria della gravidanza, sottolineando che se è lecito sopprimere un feto malformato non meno lecito dovrebbe essere sopprimere un neonato o un minore sofferente: l’eutanasia infantile sarebbe null’altro che un “aborto tardivo post-nascita”.

La notizia, comparsa sui media mercoledì 14, per cui in Olanda sarebbe stata estesa la portata dell’eutanasia[1], già dal 2002 legalizzata, dal 2005 praticata sui neonati di età non superiore ad un anno, e dal 2016 sui pazienti psichiatrici, non dovrebbe suscitare sorpresa: se non fosse che per le pratiche eutanasiche si prevede adesso l’applicazione pure ai minori di età tra 1 e 12 anni, e con o perfino senza il loro consenso. Del resto sarebbe quasi impossibile raccogliere il consenso in tal senso da parte di bambini di pochi anni di età.

Sul punto – il Centro Studi Livatino vi ha dedicato non pochi interventi[2] – si possono effettuare, seppur sinteticamente, almeno tre osservazioni principali.

2. La prima. Per il momento in Olanda, ma presto la tendenza sarà simile ovunque, non rimangono zone franche di soggetti o di casi sottratti alla morte assistita, poiché oramai sono ricompresi praticamente tutti: neonati, minori di ogni età, malati terminali e non terminali, disabili, anziani, pazienti psichiatrici.

Questo scenario dimostra un inequivoco mutamento della dimensione assiologica di fondo alla base dell’ordinamento giuridico olandese, e probabilmente presto anche dei Paesi europei che intenderanno seguire la medesima via: l’ordinamento giuridico non è più orientato al favor vitae, ma incontroverbilmente quanto antinomicamente al favor mortis.

3. La seconda. Scompare quel principio di autodeterminazione tanto invocato – anche dalla Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 242/2019 – come fondamento etico-giuridico per la legalizzazione della morte assistita, poiché l’eutanasia può essere adesso liberamente praticata anche su minori non terminali di età inferiore ai 12 anni con il consenso dei genitori o rappresentanti legali. Il soggetto messo a morte non si autodetermina per nulla, sia perché minore e come tale non in grado di maturare ed esplicitare una propria volontà, sia perché il più delle volte afflitto da patologie tali, benché non necessariamente terminali, che gli impediscono di esprimere una volontà effettiva.

Proprio di recente il Giudice del Tribunale dell’Aja Mariette Renckens – chiamata a giudicare un medico olandese che non avrebbe accertato a sufficienza la volontà di una anziana di 74 anni malata di alzheimer – ha precisato che «data la condizione mentale profondamente alterata della paziente, il medico non avesse bisogno di verificare la sua volontà per l’eutanasia»: il che conferma che il principio di autodeterminazione, elemento quasi totemico per i Paesi come l’Italia in cui ancora si discute fin nei consessi più autorevoli, dalla Consulta alla Cassazione, sulla ammissibilità del diritto di morire come riflesso del diritto di autodeterminarsi in vita usque ad mortem, sia stato totalmente e pienamente cassato.

4. Terza considerazione. E’ inequivocabile lo scivolamento inarrestabile che si realizza dopo ogni passaggio di legalizzazione della morte assistita: dalla morte assistita volontaria alla morte assistita non volontaria, dalla morte come diritto alla morte come dovere, dal diritto di morire al dovere di morire. Si sovverte così in modo radicale ogni paradigma costitutivo del diritto, della democrazia, dello Stato sociale e, in buona sostanza, dello Stato di diritto in sé considerato.

Si può accettare il tutto passivamente e silenziosamente? La coscienza dei giuristi europei è ancora sensibile alla drammaticità di simili prospettive o i fumi narcotici che esalano dall’ideologia dei c.d. “nuovi diritti” ne hanno alterato la lucidità a tal punto da renderli incapaci di scrutare nel profondo la reale natura del diritto? Le lezioni del passato recente, cioè del XX secolo, sono già state tutte imprudentemente dimenticate? Non si dovrebbe aver ben presente che la morte di un innocente segna sempre la fine dello Stato di diritto, così come la fine dello Stato di diritto è sempre segno che altri innocenti sono destinati a morire?

Aldo Rocco Vitale

19 0ttobre 2000


[1] https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/olanda-il-governo-vuole-l-eutanasia-per-i-bambini-fino-a-12-anni

[2] Si rinvia per approfondimenti: AA.VV., Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?, a cura di Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2019; Rocchi Giacomo, Licenza di uccidere, ESD, Bologna, 2019; Vitale Aldo Rocco, L’eutanasia come problema biogiuridico, FrancoAngeli, Milano, 2017, pag. 151-156; AA.VV., L’agevolazione al suicidio davanti alla corte costituzionale. documenti e considerazioni, in “L-JUS”, fascicolo speciale ottobre 2018.