Con la sentenza della Grande Chambre della Corte di giustizia, nel caso C-673/16, Coman, del 5 giugno 2018 viene ridefinito il termine “coniuge” per quanto riguarda il Diritto dell’Unione Europea.
La questione pregiudiziale era stata proposta nell’ambito di un giudizio instaurato da un cittadino rumeno e da un cittadino statunitense, dello stesso sesso, che avevano contratto, in Belgio, un “matrimonio”. La coppia desiderava continuare il proprio legame, spostandosi in Romania, ma quest’ultimo Stato aveva rifiutato il diritto di soggiorno al partner statunitense. In Romania, infatti, non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La coppia ricorrente invocava la libertà di circolazione delle persone e dei familiari a sostegno del proprio ricorso.
La Corte ha dato ragione ai partner, affermando che “uno Stato membro non può invocare la propria normativa nazionale per opporsi al riconoscimento, sul proprio territorio, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, del matrimonio da questo contratto con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest’ultimo” (§. 36 della decisione); in caso contrario, risulterebbe violato l’art. 21, par. 1, TFUE, il quale, come è noto, stabilisce che “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”.
Nondimeno, il giudice di Lussemburgo, nella decisione, ha ribadito che “lo stato civile, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri” e che, pertanto, questi ultimi “sono dunque liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone del medesimo sesso” (§. 37).
Secondo la Corte “l’obbligo per uno Stato membro di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo” non si estende fino a imporre “di prevedere, nella normativa nazionale, l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso”, ma “è circoscritto al riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest’ultimo, e ciò unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto dell’Unione” (§. 45). Non appare quindi giustificata l’enfasi mediatica con la quale questa pur opinabile sentenza della Corte di Giustizia Ue è stata presentata da gran parte dei media, all’insegna dell’obbligo (che – come si è visto – non esiste) di introdurre il matrimonio same sex in ogni Stato dell’Unione.
***
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
5 giugno 2018
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aventi diritto – Familiari del cittadino dell’Unione – Articolo 2, punto 2, lettera a) – Nozione di “coniuge” – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Articolo 7 – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Diritti fondamentali»
Nella causa C‑673/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea Constituţională (Corte costituzionale, Romania), con decisione del 29 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2016, nel procedimento
Relu Adrian Coman,
Robert Clabourn Hamilton,
Asociaţia Accept
contro
Inspectoratul General pentru Imigrări,
Ministerul Afacerilor Interne,
con l’intervento di:
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relatore), J.L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Arabadjiev, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger, E. Jarašiūnas ed E. Regan, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: R. Șereș, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 novembre 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per R.A. Coman e R.C. Hamilton, da R. Iordache e R. Wintemute, consilieri, nonché da R.‑I. Ionescu, avocat;
– per la Asociaţia Accept, da R. Iordache e R. Wintemute, consilieri, nonché da R.‑I. Ionescu, avocat, assistiti da J.F. MacLennan, solicitor;
– per il governo rumeno, inizialmente da R.-H. Radu nonchè da C. M. Florescu, E. Gane e R. Mangu, poi da C.‑R. Canţăr nonché da C. M. Florescu, E. Gane e R. Mangu, in qualità di agenti;
– per il Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, da C.F. Asztalos, M. Roşu e C. Vlad, in qualità di agenti;
– per il governo lettone, da I. Kucina e V. Soņeca, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós e M.M. Tátrai, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.A.M. de Ree e K. Bulterman, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska e M. Szwarc, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Nicolae, E. Montaguti e I.V. Rogalski, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i sigg. Relu Adrian Coman e Robert Clabourn Hamilton nonché l’Asociaţia Accept (in prosieguo, congiuntamente: «Coman e a.»), da un lato, e l’Inspectoratul General pentru Imigrări (Ispettorato generale per l’Immigrazione, Romania) (in prosieguo: l’«Ispettorato») e il Ministerul Afacerilor Interne (Ministero degli Affari interni, Romania), dall’altro, in merito ad una domanda relativa alle condizioni di concessione al sig. Hamilton di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi in Romania.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Il considerando 31 della direttiva 2004/38 enuncia quanto segue:
«(31) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali».
4 L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», al punto 2, lettere a) e b), prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
2) “familiare”:
- a) il coniuge;
- b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
(…)».
5 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Aventi diritto», dispone quanto segue:
1.La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
- Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
- a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
- b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».
6 L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», ha il seguente tenore:
«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
- a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
- b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
- c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;
– di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
– di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
- Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
- Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
- a) l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
- c) l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
- d) l’interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
- In deroga al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un’unione registrata prevista all’articolo 2, punto 2, lettera b) e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell’Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L’articolo 3, paragrafo 2, si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato».
Il diritto rumeno
7 L’articolo 259, paragrafi 1 e 2, del Codul Civil (codice civile) dispone quanto segue:
«1. Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna fondata sul loro libero consenso, contratta alle condizioni previste dalla legge.
- L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi allo scopo di costituire una famiglia».
8 L’articolo 277, paragrafi 1, 2 e 4, del codice civile è così formulato:
«1. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato.
- I matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti o conclusi all’estero sia da cittadini rumeni sia da cittadini stranieri non vengono riconosciuti in Romania. (…)
- Le disposizioni di legge riguardo alla libera circolazione nel territorio della Romania dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo rimangono applicabili».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9 Il sig. Coman, cittadino rumeno e americano, e il sig. Hamilton, cittadino americano, si sono conosciuti a New York (Stati Uniti), nel mese di giugno 2002, ed hanno convissuto in tale città dal maggio 2005 al maggio 2009. Il sig. Coman si è poi stabilito a Bruxelles (Belgio) per lavorare presso il Parlamento europeo in qualità di assistente parlamentare, mentre il sig. Hamilton è rimasto a New York. Si sono sposati a Bruxelles il 5 novembre 2010.
10 Nel marzo 2012 il sig. Coman ha lasciato le sue funzioni al Parlamento, pur continuando a vivere a Bruxelles, dove ha ricevuto l’indennità di disoccupazione fino al gennaio 2013.
11 Nel mese di dicembre 2012, i sigg. Coman e Hamilton si sono rivolti all’Ispettorato per ottenere informazioni circa la procedura e le condizioni in cui il sig. Hamilton, che non è cittadino dell’Unione, potesse ottenere, in quanto familiare del sig. Coman, il diritto di soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi.
12 L’11 gennaio 2013, in risposta a tale richiesta, l’Ispettorato ha informato i sigg. Coman e Hamilton che quest’ultimo godeva soltanto di un diritto di soggiorno di tre mesi, giacché, trattandosi di persone dello stesso sesso, il matrimonio non è riconosciuto, conformemente al codice civile, e che, inoltre, non può essere concessa la proroga del diritto di soggiorno temporaneo del sig. Hamilton in Romania a titolo di ricongiungimento familiare.
13 Il 28 ottobre 2013, Coman e a. hanno proposto dinanzi alla Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest, Romania) un ricorso contro l’Ispettorato diretto a far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, per quanto riguarda l’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Unione, e ad ottenere la condanna dell’Ispettorato a porre fine alla discriminazione stessa e versare loro un risarcimento del danno morale dagli stessi subito.
14 Nell’ambito di tale controversia essi hanno sollevato un’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 277, paragrafi 2 e 4, del codice civile. Coman e a. ritengono infatti che il mancato riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero, ai fini dell’esercizio del diritto di soggiorno, configuri una violazione delle disposizioni della Costituzione rumena che tutelano il diritto alla vita intima, familiare e privata nonché delle disposizioni relative al principio di uguaglianza.
15 Con ordinanza del 18 dicembre 2015, la Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest) ha adito la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) affinché questa si pronunciasse su detta eccezione.
16 La Curtea Constituțională (Corte costituzionale) rileva che la presente causa verte sul riconoscimento di un matrimonio legalmente contratto all’estero tra un cittadino dell’Unione e il suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di uno Stato terzo, alla luce del diritto alla vita familiare e del diritto alla libera circolazione, esaminati sotto il profilo del divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. In tale contesto, detto giudice nutre dubbi sull’interpretazione da dare a varie nozioni utilizzate nelle disposizioni rilevanti della direttiva 2004/38, interpretate alla luce della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») e della recente giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’Uomo.
17 Ciò considerato, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il termine “coniuge”, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, comprenda il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante.
2) In caso di risposta affermativa, se gli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo [2], della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio per un periodo superiore a tre mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione.
3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante, possa essere qualificato come “ogni altro familiare, (…)” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38 o “partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, con il corrispondente obbligo dello Stato ospitante di agevolare l’ingresso e il soggiorno dello stesso, anche se lo Stato ospitante non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso né prevede qualsiasi altra forma alternativa di riconoscimento giuridico, come le unioni registrate.
4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se gli articoli 3, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio per un periodo superiore a tre mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione europea».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
18 Si deve ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, la direttiva 2004/38 mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e che la direttiva suddetta ha segnatamente l’obiettivo di rafforzare tale diritto (sentenze del 12 marzo 2014, O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 35; del 18 dicembre 2014, McCarthy e a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, punto 31, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 31).
19 A norma del suo articolo 3, paragrafo 1, la direttiva 2004/38 si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della medesima direttiva, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
20 Al riguardo, come la Corte ha più volte dichiarato, da un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle disposizioni della direttiva 2004/38 risulta che quest’ultima disciplina unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell’Unione negli Stati membri diversi da quello di cui egli ha la cittadinanza e non consente di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore dei cittadini di uno Stato terzo, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possieda la cittadinanza (v., in tal senso, sentenze del 12 marzo 2014, O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 37; del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 53, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 33).
21 Nella fattispecie, come illustrato ai punti da 9 a 11 della presente sentenza, il sig. Coman, cittadino rumeno e statunitense, e il sig. Hamilton, cittadino americano, si sono rivolti all’Ispettorato per ottenere informazioni circa la procedura e le condizioni in cui il sig. Hamilton potesse ottenere, in qualità di familiare del sig. Coman, un diritto di soggiorno derivato in Romania, Stato membro di cui il sig. Coman possiede la cittadinanza. Ne consegue che la direttiva 2004/38, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, non può fondare un diritto di soggiorno derivato a favore del sig. Hamilton.
22 Ciò posto, come la Corte ha in più occasioni dichiarato, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le proprie questioni all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/38, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano risultare utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 48, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
23 In proposito, la Corte ha già riconosciuto, in alcuni casi, che cittadini di Stati terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, che non potevano beneficiare, sulla base delle disposizioni della direttiva 2004/38, di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino avesse la cittadinanza, potevano tuttavia vedersi riconosciuto detto diritto sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 46).
24 In particolare, la Corte ha dichiarato che, quando, nel corso di un soggiorno effettivo del cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai sensi e nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2004/38, si sia sviluppata o consolidata una vita familiare in quest’ultimo Stato membro, l’effetto utile dei diritti che al cittadino dell’Unione interessato derivano dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE impone che la vita familiare che tale cittadino abbia condotto nello Stato membro suddetto possa proseguire al suo ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, grazie alla concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, cittadino di uno Stato terzo. Difatti, in mancanza di un siffatto diritto di soggiorno derivato, detto cittadino dell’Unione potrebbe essere dissuaso dal lasciare lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza al fine di avvalersi del suo diritto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in un altro Stato membro, per il fatto di non avere la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine una vita familiare in tal modo sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2014, O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
25 Per quanto riguarda le condizioni di concessione di tale diritto di soggiorno derivato, la Corte ha sottolineato che queste non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione di un simile diritto di soggiorno a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza. Infatti, alla situazione descritta al punto precedente si deve applicare per analogia la direttiva citata (v., in tal senso, sentenze del 12 marzo 2014, O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punti 50 e 61; del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punti 54 e 55, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 61).
26 Nella fattispecie, le questioni sollevate dal giudice del rinvio si fondano sulla premessa per cui il sig. Coman, durante il suo soggiorno effettivo in Belgio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ha sviluppato o consolidato in tale occasione una vita familiare con il sig. Hamilton.
27 Occorre rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio alla luce delle considerazioni sopra svolte.
Sulla prima questione
28 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al predetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che il diritto dello Stato membro di cui trattasi non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
29 Occorre ricordare che, in quanto cittadino rumeno, il sig. Coman gode, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, dello status di cittadino dell’Unione.
30 A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v. sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31; dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 41, e del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 29).
31 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un cittadino di uno Stato membro che, come nel procedimento principale, nella sua qualità di cittadino dell’Unione abbia esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d’origine (v., in tal senso, sentenze del 23 ottobre 2007, Morgan e Bucher, C‑11/06 e C‑12/06, EU:C:2007:626, punto 22; del 18 luglio 2013, Prinz e Seeberger, C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524, punto 23, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 51).
32 I diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri da tale disposizione includono il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 1992, Singh, C‑370/90, EU:C:1992:296, punti 21 e 23, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
33 Per quanto riguarda la questione se i «familiari», di cui al punto precedente, comprendano il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo, occorre anzitutto ricordare che la direttiva 2004/38, applicabile, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, per analogia in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, al suo articolo 2, punto 2, lettera a) menziona espressamente il «coniuge» come «familiare».
34 La nozione di «coniuge», di cui a tale disposizione, vale a designare una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punti 98 e 99).
35 Per quanto riguarda la questione se la nozione in parola ricomprenda il cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo, si deve sottolineare, in primo luogo, che, ai sensi della direttiva 2004/38, la nozione di «coniuge» è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’Unione interessato.
36 Occorre poi rilevare che, mentre, per determinare la qualificazione di «familiare» di un partner con cui il cittadino dell’Unione ha contratto un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, l’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2004/38 rinvia alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro in cui tale cittadino intende recarsi o soggiornare, l’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva citata, applicabile per analogia al caso di specie, non contiene, invece, un siffatto rinvio per quanto riguarda la nozione di «coniuge» ai sensi di detta direttiva. Ne consegue che uno Stato membro non può invocare la propria normativa nazionale per opporsi al riconoscimento sul proprio territorio, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, del matrimonio da questo contratto con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest’ultimo.
37 È vero che lo stato civile, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e il diritto dell’Unione non pregiudica tale competenza (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25; del 1° aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punto 59, nonché del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 16). Gli Stati membri sono dunque liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone del medesimo sesso (sentenza del 24 novembre 2016, Parris, C‑443/15, EU:C:2016:897, punto 59).
38 Tuttavia, da una giurisprudenza consolidata risulta che gli Stati membri, nell’esercizio della suddetta competenza, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25; del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 16, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 32).
39 Ebbene, lasciare agli Stati membri la possibilità di concedere o negare l’ingresso e il soggiorno nel proprio territorio a un cittadino di uno Stato terzo, che abbia contratto matrimonio con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso in uno Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo, a seconda che le disposizioni del diritto nazionale prevedano o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, avrebbe come conseguenza che la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione, che abbiano già esercitato la libertà in discorso, varierebbe da uno Stato membro all’altro, in funzione di tali disposizioni di diritto nazionale (v., per analogia, sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 67). Una simile situazione sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte, ricordata dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, secondo cui, in considerazione del contesto e degli scopi che la direttiva 2004/38 persegue, le sue disposizioni, applicabili per analogia al caso di specie, non possono essere interpretate restrittivamente e, comunque, non devono essere private del loro effetto utile (sentenze del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 84, nonché del 18 dicembre 2014, McCarthy e a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, punto 32).
40 Ne consegue che il rifiuto, opposto dalle autorità di uno Stato membro, di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, il matrimonio di quest’ultimo con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, cittadino di tale Stato membro, contratto durante il loro soggiorno effettivo in un altro Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, è atto ad ostacolare l’esercizio del diritto di detto cittadino dell’Unione, sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Infatti, un simile rifiuto ha come conseguenza che tale cittadino dell’Unione può vedersi privato della possibilità di tornare nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, accompagnato dal coniuge.
41 Ciò premesso, conformemente ad una costante giurisprudenza, una restrizione alla libera circolazione delle persone che, come nel procedimento principale, sia indipendente dalla cittadinanza delle persone interessate, può essere giustificata se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 29; del 26 febbraio 2015, Martens, C‑359/13, EU:C:2015:118, punto 34, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 48). Dalla giurisprudenza della Corte emerge che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza del 26 febbraio 2015, Martens, C‑359/13, EU:C:2015:118, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
42 Per quanto riguarda i motivi di interesse generale, si deve osservare che vari governi che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno evidenziato, al riguardo, il carattere fondamentale dell’istituzione del matrimonio e la volontà di alcuni Stati membri di mantenere tale istituzione quale unione tra un uomo e una donna, tutelata in alcuni Stati membri da norme di rango costituzionale. Il governo lettone ha in tale ambito precisato, in udienza, che, quand’anche il rifiuto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, di riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti in un altro Stato membro costituisse una restrizione all’articolo 21 TFUE, siffatta restrizione sarebbe giustificata da motivi connessi all’ordine pubblico e all’identità nazionale, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
43 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale (v. anche, in tale senso, sentenza del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
44 Inoltre, la Corte ha dichiarato in più occasioni che la nozione di «ordine pubblico», in quanto giustificazione di una deroga a una libertà fondamentale, dev’essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione. Ne consegue che l’ordine pubblico può essere invocato soltanto in caso di minaccia reale e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della società (v., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 67, nonché del 13 luglio 2017, E, C‑193/16, EU:C:2017:542, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
45 In proposito, si deve rilevare che l’obbligo per uno Stato membro di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, non pregiudica l’istituto del matrimonio in tale primo Stato membro, il quale è definito dal diritto nazionale e rientra, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, nella competenza degli Stati membri. Esso non comporta l’obbligo, per detto Stato membro, di prevedere, nella normativa nazionale, l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tale obbligo è circoscritto al riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest’ultimo, e ciò unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto dell’Unione.
46 Pertanto, un simile obbligo di riconoscimento ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo non attenta all’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
47 Si deve aggiungere che una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 66).
48 Quanto alla nozione di «coniuge» di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta è fondamentale.
49 A tale riguardo, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti garantiti dall’articolo 7 della medesima hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli garantiti dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
50 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione (Corte EDU, 7 novembre 2013, Vallianatos e a. c. Grecia, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, § 73, nonché Corte EDU, 14 dicembre 2017, Orlandi e a. c. Italia, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, § 143).
51 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Sulla seconda questione
52 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, disponga di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza.
53 Come ricordato ai punti 23 e 24 della presente sentenza, quando, nel corso di un soggiorno effettivo del cittadino dell’Unione in uno Stato membro ospitante diverso da quello di cui egli abbia la cittadinanza, ai sensi e nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2004/38, si sia sviluppata o consolidata una vita familiare in quest’ultimo Stato membro, per preservare l’effetto utile dei diritti che al cittadino dell’Unione interessato derivano dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE è necessario che la vita familiare che il cittadino di cui trattasi ha condotto in tale Stato membro possa proseguire al suo ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, grazie alla concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, cittadino di uno Stato terzo.
54 Quanto alle condizioni di concessione di tale diritto di soggiorno derivato, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, la Corte ha sottolineato che queste non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione del diritto di soggiorno a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.
55 Al riguardo, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 di tale articolo è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), dello stesso articolo.
56 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza. Tale diritto di soggiorno derivato non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di quelle previste all’articolo 7 della direttiva 2004/38.
Sulle questioni terza e quarta
57 Alla luce della soluzione fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza e alla quarta questione.
Sulle spese
58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) In una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
2) L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell’Unione, che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza. Tale diritto di soggiorno derivato non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di quelle previste all’articolo 7 della direttiva 2004/38.
7 giugno 2018